lunedì 20 ottobre 2014

Il decreto Sblocca Italia non sblocca 'nonché', 'ricomprendere' e 'previo'

Le modifiche che il decreto Sblocca Italia ha apportato al "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" confermano alcuni tic del linguaggio normativo.

1. Art. 3 "Definizioni", comma 1, lett. b

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso".

Nonché. Quante volte utilizziamo 'nonché' nelle nostre normali comunicazioni? Personalmente, cinque o sei volte all'anno. Come mai questa povera congiunzione ricorre 65 volte in questo Testo Unico (come anche in tutti i testi normativi)? Il motivo è semplice: perché viene utilizzata come sinonimo di 'e', 'e anche', 'e inoltre'. Quest'uso non è in se stesso errato, però:
  • più che di uso, bisognerebbe parlare di abuso, di ossessiva ripetizione;
  • la ripetizione scolora la forza espressiva, che consisterebbe, appunto, nell'uso raro di un sinonimo meno prevedibile ('nonché') del termine normale (es. 'e');
  • questa ripetizione entra in conflitto con il significato più proprio di 'nonché', che marca, in un elenco, un elemento imprevedibile o che meriti di essere segnalato per la sua importanza. In una delle occorrenze del nostro comma, 'nonché' entra in conflitto con un'altra analoga marcatezza immediatamente precedente (corsivo mio): "modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare...".
Soluzione: usare 'e' nel 97% dei casi. E sottoporre il 3% dei casi residui a verifica sul dizionario.

Ricomprendere. Il significato di 'racchiudere', 'inserire in un numero' mi pare che sia altrettanto chiaramente espresso dal semplice 'comprendere'. Nel nostro caso ("sono ricompresi anche"), poi, c'era già un 'anche' a sgombrare ogni dubbio.
Soluzione: usare 'comprendere' nel 100% dei casi.

2. Art. 14 "Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici", comma 1bis

"Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico."

Previo. Cerchiamo anzitutto di capire il senso, tutt'altro che chiaro, di questo comma. Infatti, se è chiaro che la deliberazione comunale attesta l'interesse pubblico dell'intervento, non è chiaro se la deliberazione debba avvenire in seguito a una richiesta (sembrerebbe la soluzione migliore) oppure se sia la richiesta che possa avvenire dopo la deliberazione che ha attestato l'interesse pubblico per una serie di interventi, tra i quali quello della richiesta. La confusione è aumentata anche da quell'anche che precede "in deroga". Infatti, se la richiesta avviene NON in deroga, è sempre necessario che il comune attesti l'interesse pubblico?

Soluzione: evitare 'previo' nel 100% dei casi e costruire secondo l'ordine cronologico (che 'previo' consente di rovesciare). Esempio (caso più ragionevole):

"Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di costruire in deroga alle destinazioni d'uso. Il Consiglio comunale verifica ed attesta l'interesse pubblico dell'intervento".

Meglio ancora:

"È possibile richiedere il permesso di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica in deroga alle destinazioni d'uso. Il Consiglio comunale ne verifica ed attesta l'interesse pubblico."
 

3. Art. 15 "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire", comma 2-bis

"La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate."

Qui, di linguistico non c'è nulla di nuovo: i soliti passivi con il solito corredo di complementi indiretti (7). C'è però un inquietante "rivelatesi poi infondate". 'Poi'? Da un lato è ovvio (che una cosa si riveli infondata a posteriori), dall'altro non vorremmo che lo sia da parte della pubblica amministrazione e, a maggior ragione, dall'autorità giudiziaria. Ma c'è di più. C'era bisogno di precisarlo in una legge? Evidentemente sì, perché, evidentemente, è già successo, con il suo strascico legal-burocratico. In mancanza, che cosa succede, succederebbe, è già successo? Che qualcuno chiede i danni? Bene, ora sappia, questo qualcuno, che, in questi casi, può riprendere o concludere i lavori... senza altra burocrazia.

Soluzione: pensarci meglio prima.

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